Operazioni commerciali online: debutta la piattaforma elettronica per risolvere le controversie

Dal 15 febbraio 2016 i consumatori e i professionisti residenti nell’Unione europea possono avvalersi della nuova piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) per risolvere le controversie che derivino da operazioni commerciali online.

Istituita dal Regolamento Ue n. 524/2013, la piattaforma online permetterà a consumatori e venditori stabiliti nell’Unione Europea la risoluzione stragiudiziale delle liti concernenti operazioni transfrontaliere effettuate online.

Si tratta di una soluzione che dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore europeo, rivelarsi di facile utilizzo, efficiente e rapida.

Il consumatore, che abbia acquistato un bene o un servizio online riscontrando dei problemi, potrà presentare un reclamo mediante la compilazione di un form (presente nelle 23 lingue ufficiali dell’UE), includendo i documenti relativi. La piattaforma notificherà la notizia del reclamo alla controparte ed insieme sceglieranno l’organismo ADR abilitato a cui affidare la decisione della controversia.

Da rilevare che i venditori online sono tenuti ad aggiornare i propri siti di e-commerce, fornendo il link alla piattaforma ed informando i consumatori dell’esistenza della piattaforma ODR e della possibilità di farvi ricorso in via stragiudiziale.

 

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Diffusione di musica ad un numero ristretto di persone: nessuna lesione del diritto d’autore

Nessuna violazione del diritto d’autore in caso di mancata richiesta di autorizzazione (e connessi pagamenti a SIAE e SCF) alla diffusione di musica qualora la stessa avvenga in un ambiente riservato ed in favore di un numero ristretto di persone.

Affinché non sia necessaria l’autorizzazione, l’elemento focale riguarda l’individuazione del numero dei potenziali ascoltatori della musica: la legge, infatti, vieta la riproduzione in pubblico di musica protetta dal diritto d’autore, se non autorizzata, ed il temine “in pubblico” si è ritenuto vada riferito ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprenda, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.

La Corte di Cassazione (ord. n. 2468/16 dell’8/02/2016), chiamata a pronunciarsi relativamente alla musica diffusa nella sala d’attesa di un dentista, si è conformata a diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea.

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Depenalizzazione: oltre 40 reati diventano illeciti civili o amministrativi

Sono oltre 40 i reati interessati dalla ampia depenalizzazione operata dal legislatore.

Tali fattispecie, a partire dal 6 febbraio 2016, non saranno più punite con le sanzioni penali ma, a seconda dei casi, con sanzioni civili (da 100 euro a 12.000 euro, a seconda delle fattispecie) o amministrative (da 5.000 euro a 50.000 euro, a seconda delle fattispecie, oltre eventuali sanzioni accessorie).

Le sanzioni civili saranno applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno. Sarà quindi onere del danneggiato instaurare il procedimento civile, al temine del quale il giudice, oltre a definire la somma risarcitoria, irrogherà la sanzione civile pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, invece, sarà quello di cui alla legge 689/1981.

La normativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente 6 febbraio 2016, salvo sentenza o decreto penale irrevocabili (in tali casi, il giudice dell’esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti).

Tra i reati abrogati vi sono: ingiuria; falsità in scrittura privata; sottrazione di cose comuni; atti osceni (ad eccezione dell’ipotesi aggravata, ovvero quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori); atti contrati alla pubblica decenza; pubblicazioni e spettacoli osceni (ad eccezione dell’ipotesi aggravata); rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive; noleggio abusivo o concessione in uso di opere tutelate dal diritto d’autore; copia abusiva su supporti audio-video di opere musicali, cinematografiche; omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (se l’importo omesso è inferiore a 10mila euro annui); guida senza patente (solo per la prima violazione); danneggiamento (ad eccezione delle ipotesi aggravate); abuso della credulità popolare; rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto; installazione ed esercizio non autorizzato di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione; alterazione, cancellazione di contrassegni su macchina utensile o alterazione del certificato di origine della macchina; impianto, uso, costruzione, vendita non autorizzati di apparecchi e materiali radioelettrici privati.

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Divulgazione dell’immagine di una persona: finalità dell’utilizzo e revocabilità del consenso

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1748/2016, ha riepilogato alcuni principi cardine della disciplina relativa alla divulgazione dell’immagine di una persona, soffermandosi in particolare sulla natura di diritto personalissimo ed inalienabile del diritto all’immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione.

Questi i principi esposti:

– a norma dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari;

– il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione;

– la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941.

 

 

 

 

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Impignorabilità di animali domestici e di assistenza: in vigore la norma

Dal 2 febbraio 2016 diventano assolutamente impignorabili, ai sensi del codice di procedura civile (art. 514), gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

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Marchi+ 2: al via le agevolazioni per le imprese che registrano marchi comunitari ed internazionali

Dal 1° febbraio 2016 è possibile presentare le domande di agevolazione previste dal Bando Marchi+ 2.
La misura è rivolta a micro, piccole e medie imprese che hanno depositato (a partire dal 1° febbraio 2015) o depositeranno un marchio comunitario o internazionale (fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari ad € 2.800.000,00).

La misura copre, oltre ai costi vivi di registrazione, anche i servizi specialistici forniti da avvocati e consulenti in proprietà intellettuale.

Sono infatti rimborsabili, nella misura dell’80% e fino al raggiungimento dei massimali previsti, le spese (effettuate partire dal 1° febbraio 2015) per la progettazione del marchio, l’assistenza per il deposito, le ricerche di anteriorità, le tasse di deposito, l’assistenza legale per le azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito di una domanda di registrazione. Nel caso siano designati gli Stati Uniti e/o la Cina, il rimborso raggiunge il 90% con anche massimali più elevati.

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Diritto di cronaca in ambito penale e diffamazione: necessaria la rigorosa corrispondenza tra il narrato e l’accaduto

Interesse pubblico, continenza, verità oggettiva della notizia: sono i punti cardine affinché operi la scriminante del diritto di cronaca.

In particolare, qualora si tratti di cronaca giudiziaria, la verità oggettiva della notizia deve essere fedele al provvedimento giudiziario o, qualora questo ancora manchi, deve consistere nella rigorosa corrispondenza tra il narrato e l’accaduto, pena l’incriminazione per diffamazione.

Principio questo, ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. 3073/2016) nel caso di un giornalista che erroneamente indicava indagati dei soggetti per un reato diverso da quello oggetto del procedimento penale.

 

 

 

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No alla registrazione come marchi degli stemmi: manca il carattere distintivo

Agli stemmi non può essere riconosciuto un carattere distintivo (e conseguentemente non possono essere registrati come marchi), dato che gli stemmi vengono utilizzati abitualmente in ambito commerciale a fini puramente decorativi, senza rivestire una funzione di marchio.

Tale tipologia di segno figurativo sarebbe percepito dai consumatori come una forma semplice e non come un marchio di impresa e non consentirebbe loro di distinguere i prodotti o i servizi del suo titolare da quelli delle altre imprese.

E’ il Tribunale dell’Unione Europea a dettare questo principio generale, pronunciandosi nel contenzioso tra la squadra di calcio del Barcellona (che chiedeva la registrazione come marchio del proprio stemma rappresentato dallo scudo, stilizzato e privo degli elementi interni) e l’UAMI (che aveva respinto la domanda di marchio comunitario).

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Nascita indesiderata: non esiste un diritto a non nascere se non sano

Sì al risarcimento per la madre per violazione proprio diritto all’autodeterminazione di optare per l’interruzione della gravidanza; no alla legittimazione del soggetto nato con disabilità a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi in tema di danno da nascita indesiderata (intendendosi come tale l’errore medico derivante da una errata diagnosi prenatale nella quale non viene identificata una malformazione del feto, condizione che impedisce alla madre di decidere consapevolmente se interrompere o meno la gravidanza).

In relazione al nato con disabilità la richiesta di risarcimento non viene ritenuta lecita quando la malformazione sia diretta conseguenza di fattori estranei alla condotta tenuta dai medici e la colpa del medico sia consistita solo nel fatto di non aver messo la donna in condizioni di abortire: il riconoscimento di tale diritto, infatti, comporterebbe il rischio di reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica, circostanza che costituirebbe una vera e propria “deriva eugenetica”.

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Legge di Stabilità 2016: potenziato il tax credit per i settori cinematografico e audiovisivo

Con la legge di Stabilità 2016 sono state introdotte alcune modifiche alla normativa esistente in materia di tax credit per i settori cinematografico e audiovisivo, a cui si è aggiunto un innalzamento dei i fondi statali stanziati per i tax credit (un totale di 140 milioni di euro per il 2016).

In particolare:

– il tax credit esterno (credito d’imposta per gli apporti conferiti per la produzione di opere cinematografiche da soggetti esterni al settore cinematografico ed audiovisivo) viene esteso anche agli apporti effettuati per la distribuzione delle opere nazionali in Italia ed all’estero;

– il tax credit interno (credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica) viene ridisegnato sia con la modulabilità delle aliquote (dall’attuale 15% alla forbice 15-30%) sia con l’innalzamento da 3,5 a 6 mln di euro del limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola impresa;

– le imprese di distribuzione avranno un’aliquota massima per il tax credit modulabile fino ad ad un massimo del 15% (non più in misura pari al 15%), senza distinzione tra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive;

– le imprese di esercizio cinematografico avranno un’aliquota del tax credit modulabile fino ad ad un massimo del 40% delle spese sostenute, nelle quali rientreranno – oltre alle le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale – anche le spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, nonché la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive.

 

 

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