Street Art: online il vademecum per le opere nel Comune di Milano

Pubblicato sul sito del Comune di Milano il vademecum per la realizzazione di opere di Street Art nel territorio comunale, sia sulle superfici private che su quelle pubbliche, con le indicazioni per le pratiche amministrative connesse.

Le informazioni e la documentazione al link seguente: www.comune.milano.it/aree-tematiche/spazi-per-attivita-ed-eventi/arte-negli-spazi-pubblici-a-milano

 

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Pupazzi e diritto d’autore: il Gabibbo è salvo

Big Red non assurge al livello di opera creativa in quanto non dissimile da altri pupazzi comunemente conosciuti e pertanto non è degno di protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Da Barbapapà a Elmo dei Muppets, come lui sono tanti i pupazzi dalle sembianze di goffi umanoidi, costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa e occhi e bocca larga. Big Red appare dunque un’espressione scontata e banale, per la semplicità delle linee e delle soluzioni grafiche, di idee formali realizzate: le diversità riscontrabili con le precedenti realizzazioni citate non sono tali da raggiungere la soglia di creatività minima richiesta per la tutela.

Pur appurato il non raggiungimento della soglia minima di creatività da parte dell’ideatore di Big Red, circostanza già di per sè dirimente del contenzioso, i giudicanti si sono spinti oltre, valutando anche la comparazione tra i due pupazzi qualora la creatività fosse stata ritenuta sussistere: anche in tal caso non vi sarebbe stata contraffazione per le differenze tra i due pupazzi sia sotto il profilo della loro personalità (uno tifoso di pallacanestro e un altro giornalista) sia per le differenze estetiche (dagli occhi all’assenza di scarpe da tennis, dal naso al taglio della bocca alla lunghezza delle gambe).

Si conclude così dopo quindici anni, con la sentenza della Corte di Cassazione (sent. 503/2017), la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti, per il tramite delle società titolari dei relativi diritti, il Gabibbo (pupazzo-inviato di “Striscia la Notizia”) a Big Red (mascotte sportiva della Western Kentucky University).

La Cassazione ha sostanzialmente confermato le valutazioni della Corte d’Appello, rigettando definitivamente la richiesta delle società americane ed assicurando così una lunga vita al Gabibbo.

 

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Link e violazione del diritto d’autore: rilevano conoscenza e fine di lucro

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad interpretare la normativa europea sul diritto d’autore per stabilire quando una “comunicazione al pubblico” tramite link a siti di terzi di opere protette dal diritto d’autore rappresenti una violazione della normativa vigente, anche a fronte della posizione dei gestori di siti Internet per i quali non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione alla pubblicazione sul sito terzo.

La Corte ha sancito il principio per cui il collocamento su un sito Internet di un link (collegamento ipertestuale) verso opere protette dal diritto d’autore – e pubblicate nella pagina linkata dell’altro sito senza l’autorizzazione dell’autore – non costituisce una “comunicazione al pubblico” rilevante ai fini della violazione della normativa qualora la persona che inserisce il link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Qualora, invece, il link sia fornito a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta, in quanto è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata, cosicché dovrà presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituirebbe quindi una “comunicazione al pubblico” in violazione della normativa vigente.

Di seguito la dichiarazione testuale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza nella causa C-160/15, datata 8 settembre 2016): “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.”

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Intermediazione dei diritti: il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nel pieno del dibattitto scaturito dalla scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE e dalle adesioni da parte di importanti artisti alla start-up Soundreef, irrompe anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con un parere al Governo, segnala come la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limiti la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e la libertà di scelta degli utilizzatori.

In particolare, viene sottolineato come il nucleo della direttiva non recepita sia costituito dalla libertà di scelta, con conseguente riconoscimento in capo ai titolari dei diritti della facoltà di individuare liberamente un organismo di gestione collettiva.

Pertanto, il mantenimento dell’attuale monopolio legale in capo alla SIAE apparebbe in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari dei diritti di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni.

L’Antitrust auspica quindi che la riforma dell’attuale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell’articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonchè agli utilizzatori intermedi e finali.

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Intermediazione dei diritti: libertà per autori ed editori?

Il 10 aprile è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Non essendo stata recepita nei termini, la Direttiva potrà avere diretta applicazione per le parti direttamente applicabili (c.d. self-executing).

Tale sembrerebbe la possibilità per gli autori ed editori italiani di farsi rappresentare da società di altri Paesi membri dell’Unione Europea, le quali potranno operare sul territorio italiano indipendentemente da un accordo di reciprocità con la SIAE.
La Direttiva (art. 5.2) statuisce infatti che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.”

Tale sembrebbe anche la possibilità di non affidare alla SIAE (o altro organismo di gestione collettiva) il proprio intero repertorio, con conseguente libertà di concedere licenze per uso non commerciale su proprie opere (art. 5.3), nonché di limitare e revocare il mandato conferito alla società per opere e/o categorie di diritti (art. 5.4).

 

 

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Interviste a personaggi noti: il diritto d’autore spetta di regola all’intervistatore

In caso di interviste a personaggi noti la creatività va ricercata nell’attività posta in essere dall’intervistatore: la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d’autore deve essere individuata nell’elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell’intervistato, nell’individuazione dei dati salienti ed “interessanti” di essa e non nel mero fatto narrativo registrato.

Alla luce di ciò, la qualifica di autore spetta, di regola, all’intervistatore, laddove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività necessari per la tutela del diritto d’autore, salvo che si verifichino, in fatto, situazioni che comportino l’assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell’intervistato rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore.

E’ quanto emerge da una pronuncia del Tribunale di Milano del 16 aprile 2015, recentemente pubblicata, che riassume alcuni principi in materia, che si possono comunque ritenere applicabili a tutte le interviste in generale.

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Diffusione di musica ad un numero ristretto di persone: nessuna lesione del diritto d’autore

Nessuna violazione del diritto d’autore in caso di mancata richiesta di autorizzazione (e connessi pagamenti a SIAE e SCF) alla diffusione di musica qualora la stessa avvenga in un ambiente riservato ed in favore di un numero ristretto di persone.

Affinché non sia necessaria l’autorizzazione, l’elemento focale riguarda l’individuazione del numero dei potenziali ascoltatori della musica: la legge, infatti, vieta la riproduzione in pubblico di musica protetta dal diritto d’autore, se non autorizzata, ed il temine “in pubblico” si è ritenuto vada riferito ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprenda, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.

La Corte di Cassazione (ord. n. 2468/16 dell’8/02/2016), chiamata a pronunciarsi relativamente alla musica diffusa nella sala d’attesa di un dentista, si è conformata a diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea.

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Divulgazione dell’immagine di una persona: finalità dell’utilizzo e revocabilità del consenso

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1748/2016, ha riepilogato alcuni principi cardine della disciplina relativa alla divulgazione dell’immagine di una persona, soffermandosi in particolare sulla natura di diritto personalissimo ed inalienabile del diritto all’immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione.

Questi i principi esposti:

– a norma dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari;

– il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione;

– la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941.

 

 

 

 

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