Professore di educazione fisica colpito da pallonata: nessun risarcimento se c’è nesso tra gioco e atto lesivo

La Corte di Cassazione (sent. 1322/2016), chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di una professoressa di educazione fisica colpita violentemente al volto da un pallone calciato da un alunno durante una partita di pallavolo diretta nel medesimo luogo da altro insegnante di educazione fisica, si è pronunciata nel senso che nessuna responsabilità oggettiva è configurabile in capo a studenti o professori e, conseguentemente, un danno è risarcibile solo nel caso in cui lo stesso sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, o quando l’istituto scolastico non abbia osservato obblighi di vigilanza e controllo, non adottando misure preventive idonee ad evitare il fatto.

Soffermandosi sulla valutazione dell’illiceità del fatto, la Corte, in considerazione del fatto che l’azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva, svolta durante l’ora di educazione fisica, ha ritenuto di dover fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva, seppur connotata nel caso di specie da prevalenti aspetti ginnici: il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile è individuato nel nesso tra il gioco ed evento lesivo, con conseguente insussistenza di responsabilità se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco (come nel caso di specie, in cui il pallone veniva calciato con i piedi, presumibilmente per rimettere la palla in campo), l’atto a questo è funzionalmente connesso.

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Fallo del difensore e lesioni: nessuna sanzione penale se il fatto è nei limiti del rischio consentito nelle competizioni sportive

Non costituisce reato l’entrata dura di un difensore che, con un intervento fuori tempo finalizzato ad interrompere un contropiede, provochi una frattura all’avversario per eccesso di agonismo nel corso di un incontro importante e di un’azione di gioco decisiva.

La Corte di Cassazione (sent. 9559/16), riepilogando i principi alla base della scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito per gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi, ha ribadito come tale rischio vada sottoposto ad un attento vaglio del caso concreto (ragguagliato al tipo di sport, alle caratteristiche ed al rilievo della competizione, nonché al rispetto delle regole del gioco ed alla valutazione delle condizioni psicologiche dell’agente in caso di travalicamento delle stesse).

In presenza delle condizioni concrete che rendano operante la scriminante, il fatto sarà sanzionato solo in ambito sportivo.

 

 

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