Disciplina del cinema e dell’audiovisivo: in vigore la nuova legge

E’ in vigore la nuova legge che disciplina il cinema e l’audiovisivo (L. 220/2016).

L’aumento delle risorse per il settore, con la creazione di un fondo autonomo con meccanismo di autofinanziamento, e l’inserimento di strumenti automatici di finanziamento sono le principali novità di una legge che, dopo decenni, nelle intenzioni del legislatore mira ad interviene in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva, riconoscendo il ruolo strategico dell’industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di promozione dell’Italia all’estero.

Fondo cinema e audiovisivo.
Viene creato il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l’audiovisivo”, al fine di sostenere gli interventi per il cinema e l’audiovisivo attraverso incentivi fiscali e contributi automatici che unificano le attuali risorse del Fus Cinema e del Tax Credit.

Aumento delle risorse del 60%, affiancato da un meccanismo di autofinanziamento.
Il fondo è alimentato direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, distribuzione cinematografica, proiezione cinematografica, erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione. Una percentuale fissa (11%) del gettito Ires e Iva di questi settori costituirà la base di calcolo delle risorse statali destinate al finanziamento del cinema e dell’audiovisivo. Un meccanismo di “autofinanziamento” della filiera produttiva, che viene incentivata a investire e innovare, e che fa scomparire l’attuale incertezza annuale sui fondi destinati al cinema: il nuovo fondo non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro annui.

Automatismo dei finanziamenti e reinvestimento nel settore.
Vengono abolite le commissioni ministeriali per l’attribuzione dei finanziamenti in base al cosiddetto ‘interesse culturale’, con l’introduzione di un sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità italiana. Accanto alle agevolazioni fiscali, nascono i contributi automatici la cui quantificazione avviene secondo parametri oggettivi che tengono conto dei risultati economici, artistici e di diffusione: dai premi ricevuti al successo in sala. I produttori e i distributori cinematografici e audiovisivi riceveranno i contributi per realizzare nuove produzioni.

Contributi selettivi in favore delle nuove realtà e delle rassegne di qualità.
Fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato ogni anno al sostegno di:
– Opere prime e seconde
– Giovani autori
– Start-up
– Piccole sale
– Contributi a favore dei festival e delle rassegne di qualità;
– Contributi per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro sperimentale di cinematografia

Potenziati i 6 tax credit cinema.
Viene potenziato il credito di imposta, con un rafforzamento dei 6 tax credit per incentivare la produzione e la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e per favorire l’attrazione di investimenti esteri nel settore cinematografico e audiovisivo.
Una novità fondamentale soprattutto per le piccole imprese, per le start-up e per le opere prime e seconde: i crediti d’imposta sono cedibili alla banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e l’Istituto per il credito sportivo.

Possono beneficiare dei 6 tax credit, con incentivi fino al 30% per chi investe nel cinema e nell’audiovisivo:
– le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione;
– i distributori che programmano il cinema italiano, incentivando la concorrenza e aumentando le quote di mercato;
– le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere;
– le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano;
– gli esercenti che gestiscono le sale.
Il Tax credit aumenta fino al 40% per i produttori indipendenti che si distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi.

L’audiovisivo entra nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Per superare le difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori del settore audiovisivo, con decreto del Mise e del Mibact viene istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dotata di contabilità separata, destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi. La sezione ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Incentivi e semplificazioni per chi investe in nuove sale.
Il rafforzamento del sostegno al cinema e all’audiovisivo è affiancato da un intervento di incentivi per chi ristruttura e investe in nuovi cinema. Viene previsto un Piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse ed aprirne di nuove.

Più semplice la dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche storiche.
Viene agevolato il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche. Sarà così possibile favorire la conservazione e la valorizzazione delle sale storiche attraverso il vincolo di destinazione d’uso.

Piano straordinario per la digitalizzazione.
E’ previsto un Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Cinema e audiovisivo nelle scuole.
Il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento delle competenze cinematografiche ed audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento concordate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica.

Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo.
In sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo che svolge attività di elaborazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di investimento a sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive. Il Consiglio è composto da 11 membri di alta competenza ed esperienza nel settore e dai rappresentanti delle principali associazioni.

Procedure più efficaci per la programmazione del cinema in televisione.
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive europee e nazionali da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi.

Eliminazione della “censura di Stato”.
Niente più commissioni ministeriali a valutare i film, con una delega al governo per definire un nuovo sistema di classificazione che responsabilizza i produttori e i distributori cinematografici: saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film, mentre lo Stato interviene e sanziona solo in caso di abusi.

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Intermediazione dei diritti: il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nel pieno del dibattitto scaturito dalla scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE e dalle adesioni da parte di importanti artisti alla start-up Soundreef, irrompe anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con un parere al Governo, segnala come la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limiti la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e la libertà di scelta degli utilizzatori.

In particolare, viene sottolineato come il nucleo della direttiva non recepita sia costituito dalla libertà di scelta, con conseguente riconoscimento in capo ai titolari dei diritti della facoltà di individuare liberamente un organismo di gestione collettiva.

Pertanto, il mantenimento dell’attuale monopolio legale in capo alla SIAE apparebbe in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari dei diritti di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni.

L’Antitrust auspica quindi che la riforma dell’attuale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell’articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonchè agli utilizzatori intermedi e finali.

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Intermediazione dei diritti: libertà per autori ed editori?

Il 10 aprile è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Non essendo stata recepita nei termini, la Direttiva potrà avere diretta applicazione per le parti direttamente applicabili (c.d. self-executing).

Tale sembrerebbe la possibilità per gli autori ed editori italiani di farsi rappresentare da società di altri Paesi membri dell’Unione Europea, le quali potranno operare sul territorio italiano indipendentemente da un accordo di reciprocità con la SIAE.
La Direttiva (art. 5.2) statuisce infatti che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.”

Tale sembrebbe anche la possibilità di non affidare alla SIAE (o altro organismo di gestione collettiva) il proprio intero repertorio, con conseguente libertà di concedere licenze per uso non commerciale su proprie opere (art. 5.3), nonché di limitare e revocare il mandato conferito alla società per opere e/o categorie di diritti (art. 5.4).

 

 

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Marchio dell’Unione Europea: non solo un restyling del nome

A partire dal 23 marzo 2016 l’ufficio preposto alla registrazione di marchi e design nell’Unione Europea adotterà la denominazione di “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale” (EUIPO) ed il marchio comunitario sarà finalmente chiamato “Marchio dell’Unione Europea”.

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre al restyling legato ai nomi, interviene su aspetti sostanziali e procedurali della disciplina del marchio dell’Unione Europea.

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Start-up innovative: pubblicato il modello per la costituzione

Pubblicato il decreto MISE 17 febbraio 2016 che consente la costituzione di start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata tramite documento informatico firmato digitalmente, ovvero senza l’intervento di un notaio, utilizzando il modello previsto per l’atto costitutivo/statuto (Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2016).

Il provvedimento interessa i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione al Registro Imprese nella sezione speciale delle start-up.

L’atto costitutivo, che dovrà essere necessariamente conforme al modello pubblicato, andrà redatto in forma elettronica e firmato digitalmente dal/i sottoscrittore/i. In caso di più sottoscrittori, il procedimento dovrà completarsi entro 10 giorni dall’apposizione della prima sottoscrizione.
Entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione l’atto dovrà poi essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese competente territorialmente, unitamente all’istanza di iscrizione nella sezione speciale.
Svolte le necessarie verifiche, entro 10 giorni dal protocollo, l’ufficio procederà all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese, presupposto per l’avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale.
Nel caso di successiva cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l’iscrizione nella sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuali modifiche (che seguiranno le regole ordinarie di cui al codice civile).

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Omicidio stradale e lesioni stradali: approvata la legge

Approvata definitivamente la nuova normativa che introduce i reati di omicidio stradale e lesioni stradali, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul codice della strada. Di seguito le principali novità.

Il reato di omicidio stradale è così strutturato:

  • da 8 a 12 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 5 a 10 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o a seguito di comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati;
  • da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime è così strutturato:

  • da 3 a 5 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 1 anno e mezzo a 3 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o per comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati.

Conducenti professionali e di mezzi pesanti:

  •  le ipotesi più gravi di omicidio stradale e di lesioni stradali si applicano ai conducenti professionali ed agli autisti di mezzi pesanti ed autobus anche in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Aggravante per chi fugge:

  • per entrambi i reati è previsto l’aumento della pena da un terzo a due terzi per chi fugge dopo aver commesso il fatto, con pena che non può comunque essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio e 3 anni in caso di lesioni.

Altre aggravanti:

  • la pena è aumentata in caso di guida senza patente, con patente revocata o sospesa, senza assicurazione;
  • la pena è aumentata in caso di più soggetti lesi.

Attenuante:

  • la pena può essere ridotta fino alla metà nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del guidatore.

Revoca della patente:

  • la patente è revocata per 10 anni in caso omicidio stradale “semplice” (la fattispecie per cui è prevista la pena minore), 15 anni in tutti gli altri casi; il termine è elevato fino a 20 anni nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga o alcol e fino a 30 anni in caso di fuga;
  • la patente è revocata per 5 anni in caso di lesioni stradali; il termine è elevato fino a 10 anni in caso di precedenti per droga o alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Arresto in flagranza:

  • l’ arresto è obbligatorio solo per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti;
  • negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso.

 

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Operazioni commerciali online: debutta la piattaforma elettronica per risolvere le controversie

Dal 15 febbraio 2016 i consumatori e i professionisti residenti nell’Unione europea possono avvalersi della nuova piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) per risolvere le controversie che derivino da operazioni commerciali online.

Istituita dal Regolamento Ue n. 524/2013, la piattaforma online permetterà a consumatori e venditori stabiliti nell’Unione Europea la risoluzione stragiudiziale delle liti concernenti operazioni transfrontaliere effettuate online.

Si tratta di una soluzione che dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore europeo, rivelarsi di facile utilizzo, efficiente e rapida.

Il consumatore, che abbia acquistato un bene o un servizio online riscontrando dei problemi, potrà presentare un reclamo mediante la compilazione di un form (presente nelle 23 lingue ufficiali dell’UE), includendo i documenti relativi. La piattaforma notificherà la notizia del reclamo alla controparte ed insieme sceglieranno l’organismo ADR abilitato a cui affidare la decisione della controversia.

Da rilevare che i venditori online sono tenuti ad aggiornare i propri siti di e-commerce, fornendo il link alla piattaforma ed informando i consumatori dell’esistenza della piattaforma ODR e della possibilità di farvi ricorso in via stragiudiziale.

 

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Depenalizzazione: oltre 40 reati diventano illeciti civili o amministrativi

Sono oltre 40 i reati interessati dalla ampia depenalizzazione operata dal legislatore.

Tali fattispecie, a partire dal 6 febbraio 2016, non saranno più punite con le sanzioni penali ma, a seconda dei casi, con sanzioni civili (da 100 euro a 12.000 euro, a seconda delle fattispecie) o amministrative (da 5.000 euro a 50.000 euro, a seconda delle fattispecie, oltre eventuali sanzioni accessorie).

Le sanzioni civili saranno applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno. Sarà quindi onere del danneggiato instaurare il procedimento civile, al temine del quale il giudice, oltre a definire la somma risarcitoria, irrogherà la sanzione civile pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, invece, sarà quello di cui alla legge 689/1981.

La normativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente 6 febbraio 2016, salvo sentenza o decreto penale irrevocabili (in tali casi, il giudice dell’esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti).

Tra i reati abrogati vi sono: ingiuria; falsità in scrittura privata; sottrazione di cose comuni; atti osceni (ad eccezione dell’ipotesi aggravata, ovvero quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori); atti contrati alla pubblica decenza; pubblicazioni e spettacoli osceni (ad eccezione dell’ipotesi aggravata); rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive; noleggio abusivo o concessione in uso di opere tutelate dal diritto d’autore; copia abusiva su supporti audio-video di opere musicali, cinematografiche; omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (se l’importo omesso è inferiore a 10mila euro annui); guida senza patente (solo per la prima violazione); danneggiamento (ad eccezione delle ipotesi aggravate); abuso della credulità popolare; rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto; installazione ed esercizio non autorizzato di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione; alterazione, cancellazione di contrassegni su macchina utensile o alterazione del certificato di origine della macchina; impianto, uso, costruzione, vendita non autorizzati di apparecchi e materiali radioelettrici privati.

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Impignorabilità di animali domestici e di assistenza: in vigore la norma

Dal 2 febbraio 2016 diventano assolutamente impignorabili, ai sensi del codice di procedura civile (art. 514), gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

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