Intermediazione dei diritti: libertà per autori ed editori?

Il 10 aprile è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Non essendo stata recepita nei termini, la Direttiva potrà avere diretta applicazione per le parti direttamente applicabili (c.d. self-executing).

Tale sembrerebbe la possibilità per gli autori ed editori italiani di farsi rappresentare da società di altri Paesi membri dell’Unione Europea, le quali potranno operare sul territorio italiano indipendentemente da un accordo di reciprocità con la SIAE.
La Direttiva (art. 5.2) statuisce infatti che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.”

Tale sembrebbe anche la possibilità di non affidare alla SIAE (o altro organismo di gestione collettiva) il proprio intero repertorio, con conseguente libertà di concedere licenze per uso non commerciale su proprie opere (art. 5.3), nonché di limitare e revocare il mandato conferito alla società per opere e/o categorie di diritti (art. 5.4).