Professore di educazione fisica colpito da pallonata: nessun risarcimento se c’è nesso tra gioco e atto lesivo

La Corte di Cassazione (sent. 1322/2016), chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di una professoressa di educazione fisica colpita violentemente al volto da un pallone calciato da un alunno durante una partita di pallavolo diretta nel medesimo luogo da altro insegnante di educazione fisica, si è pronunciata nel senso che nessuna responsabilità oggettiva è configurabile in capo a studenti o professori e, conseguentemente, un danno è risarcibile solo nel caso in cui lo stesso sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, o quando l’istituto scolastico non abbia osservato obblighi di vigilanza e controllo, non adottando misure preventive idonee ad evitare il fatto.

Soffermandosi sulla valutazione dell’illiceità del fatto, la Corte, in considerazione del fatto che l’azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva, svolta durante l’ora di educazione fisica, ha ritenuto di dover fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva, seppur connotata nel caso di specie da prevalenti aspetti ginnici: il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile è individuato nel nesso tra il gioco ed evento lesivo, con conseguente insussistenza di responsabilità se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco (come nel caso di specie, in cui il pallone veniva calciato con i piedi, presumibilmente per rimettere la palla in campo), l’atto a questo è funzionalmente connesso.

Approfondisci

Fallo del difensore e lesioni: nessuna sanzione penale se il fatto è nei limiti del rischio consentito nelle competizioni sportive

Non costituisce reato l’entrata dura di un difensore che, con un intervento fuori tempo finalizzato ad interrompere un contropiede, provochi una frattura all’avversario per eccesso di agonismo nel corso di un incontro importante e di un’azione di gioco decisiva.

La Corte di Cassazione (sent. 9559/16), riepilogando i principi alla base della scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito per gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi, ha ribadito come tale rischio vada sottoposto ad un attento vaglio del caso concreto (ragguagliato al tipo di sport, alle caratteristiche ed al rilievo della competizione, nonché al rispetto delle regole del gioco ed alla valutazione delle condizioni psicologiche dell’agente in caso di travalicamento delle stesse).

In presenza delle condizioni concrete che rendano operante la scriminante, il fatto sarà sanzionato solo in ambito sportivo.

 

 

Approfondisci

Start-up innovative: pubblicato il modello per la costituzione

Pubblicato il decreto MISE 17 febbraio 2016 che consente la costituzione di start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata tramite documento informatico firmato digitalmente, ovvero senza l’intervento di un notaio, utilizzando il modello previsto per l’atto costitutivo/statuto (Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2016).

Il provvedimento interessa i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione al Registro Imprese nella sezione speciale delle start-up.

L’atto costitutivo, che dovrà essere necessariamente conforme al modello pubblicato, andrà redatto in forma elettronica e firmato digitalmente dal/i sottoscrittore/i. In caso di più sottoscrittori, il procedimento dovrà completarsi entro 10 giorni dall’apposizione della prima sottoscrizione.
Entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione l’atto dovrà poi essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese competente territorialmente, unitamente all’istanza di iscrizione nella sezione speciale.
Svolte le necessarie verifiche, entro 10 giorni dal protocollo, l’ufficio procederà all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese, presupposto per l’avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale.
Nel caso di successiva cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l’iscrizione nella sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuali modifiche (che seguiranno le regole ordinarie di cui al codice civile).

Approfondisci

Interviste a personaggi noti: il diritto d’autore spetta di regola all’intervistatore

In caso di interviste a personaggi noti la creatività va ricercata nell’attività posta in essere dall’intervistatore: la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d’autore deve essere individuata nell’elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell’intervistato, nell’individuazione dei dati salienti ed “interessanti” di essa e non nel mero fatto narrativo registrato.

Alla luce di ciò, la qualifica di autore spetta, di regola, all’intervistatore, laddove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività necessari per la tutela del diritto d’autore, salvo che si verifichino, in fatto, situazioni che comportino l’assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell’intervistato rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore.

E’ quanto emerge da una pronuncia del Tribunale di Milano del 16 aprile 2015, recentemente pubblicata, che riassume alcuni principi in materia, che si possono comunque ritenere applicabili a tutte le interviste in generale.

Approfondisci

Diffamazione su social network: il reato è aggravato

La pubblicazione di frasi diffamatorie su social network integra l’ipotesi aggravata del reato trattandosi di una condotta posta in essere mediante un “mezzo di pubblicità”: la diffusione del messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di un social network, infatti, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché i profili social racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l’utilizzo di essi integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita.

Così la Corte di Cassazione (sent. 8328/2016) chiamata ancora una volta ad esprimersi su un caso di contenuti diffamatori postati sulla bacheca di Facebook.

Approfondisci

Omicidio stradale e lesioni stradali: approvata la legge

Approvata definitivamente la nuova normativa che introduce i reati di omicidio stradale e lesioni stradali, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul codice della strada. Di seguito le principali novità.

Il reato di omicidio stradale è così strutturato:

  • da 8 a 12 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 5 a 10 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o a seguito di comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati;
  • da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime è così strutturato:

  • da 3 a 5 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 1 anno e mezzo a 3 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o per comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati.

Conducenti professionali e di mezzi pesanti:

  •  le ipotesi più gravi di omicidio stradale e di lesioni stradali si applicano ai conducenti professionali ed agli autisti di mezzi pesanti ed autobus anche in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Aggravante per chi fugge:

  • per entrambi i reati è previsto l’aumento della pena da un terzo a due terzi per chi fugge dopo aver commesso il fatto, con pena che non può comunque essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio e 3 anni in caso di lesioni.

Altre aggravanti:

  • la pena è aumentata in caso di guida senza patente, con patente revocata o sospesa, senza assicurazione;
  • la pena è aumentata in caso di più soggetti lesi.

Attenuante:

  • la pena può essere ridotta fino alla metà nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del guidatore.

Revoca della patente:

  • la patente è revocata per 10 anni in caso omicidio stradale “semplice” (la fattispecie per cui è prevista la pena minore), 15 anni in tutti gli altri casi; il termine è elevato fino a 20 anni nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga o alcol e fino a 30 anni in caso di fuga;
  • la patente è revocata per 5 anni in caso di lesioni stradali; il termine è elevato fino a 10 anni in caso di precedenti per droga o alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Arresto in flagranza:

  • l’ arresto è obbligatorio solo per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti;
  • negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso.

 

Approfondisci

Disegni+ 3: al via le agevolazioni per le imprese che intendono produrre o commercializzare disegni o modelli registrati

Dal 2 marzo 2016 è possibile presentare le domande di agevolazione previste dal Bando Disegni+ 3.

La misura mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale (fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari ad € 4.700.000,00).

La misura copre la produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato e la commercializzazione sempre di un disegno/modello registrato, finanziando l’acquisto di appositi servizi specialistici esterni.

Per la fase di produzione sono rimborsabili, in conto capitale nella misura dell’80% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di € 65.000,00, le spese sostenute per:

  • ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali
  • realizzazione di prototipi e stampi
  • consulenza tecnica relativa alla catena produttiva
  • consulenza legale relativa alla catena produttiva
  • consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione)

Per la fase di commercializzazione sono rimborsabili,in conto capitale nella misura dell’80% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di € 15.000,00, le spese sostenute per:

  • consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale
  • consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale
  • consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza

Approfondisci

Consenso informato: responsabile il medico in caso di informativa incompleta al paziente

Il medico, prima di un intervento, è obbligato a fornire un’informazione completa ed esaustiva al paziente, comprensiva di tutte le caratteristiche dell’intervento e dei possibili rischi.

La Corte di Cassazione (sent. 2177/2016) ribadisce che il consenso all’intervento deve essere personale, specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto; deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere informato, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. La qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Nel caso in esame, la paziente lamentava di non essere stata adeguatamente informata dal medico sulla natura e i rischi di un intervento agli occhi (effettuato per eliminare una miopia), a seguito del quale insorgevano notevoli complicanze (peggioramento delle capacità visive che in breve tempo la portava ad avere un residuo visivo di 2/10 in occhio destro e 3/10 in occhio residuo e invalidità permanente al 60%). Il depliant informativo consegnato alla paziente non poteva considerarsi sufficientemente completo e dettagliato, essendovi indicate solo alcune  complicanze, peraltro come transitorie, e tacendo su ulteriori effetti che potevano determinarsi, come quello verificatosi.

Approfondisci

Scoperta archeologica durante lavori pubblici: ente pubblico responsabile per il protrarsi illimitato della sospensione lavori

In caso di sospensione di lavori pubblici da parte dell’appaltante per la scoperta di reperti archeologici, il protrarsi illimitato della sospensione è irragionevole, nonché contrario ai principi di correttezza e buona fede e, conseguentemente, l’appaltatore potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’ingiustificata sospensione (la quale è funzionale alla sistemazione fisica dei beni rinvenuti, che deve avvenire nel più breve tempo possibile per consentire la ripresa dei lavori).

La Corte di Cssazione ha altresì specificato (sent. 2316/2016) che, al fine di ottenere il risarcimento, l’appaltatore dovrà formulare la riserva di risarcimento nel verbale di ripresa dei lavori, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori.

Approfondisci

Polizze assicurative: le clausole ambigue vanno interpretate a favore dell’assicurato

In caso di clausole ambigue all’interno di un contratto di assicurazione, qualora l’ambiguità, o la poca chiarezza, non sia superabile mediante i criteri ermeneutici previsti dalla legge, le stesse devono essere interpretate in senso sfavorevole alla parte che le ha predisposte (art. 1370 c.c.), ovvero a favore del contraente (l’assicurato) che aderisce a schemi negoziali unilateralmente predisposti da altri.
Lo scopo della norma è quindi quello di evitare che chi predispone il contratto, con un comportamento contrario al principio di buona fede, possa avvantaggiarsi dell’ambiguità di clausole unilateralmente redatte.

Così la Corte di Cassazione (sent. 668/2016), che nel caso di specie si è occupata della clausola che definiva il rischio assicurato come “lo scoppio causato da eccesso di pressione”.

Approfondisci