Disciplina del cinema e dell’audiovisivo: in vigore la nuova legge

E’ in vigore la nuova legge che disciplina il cinema e l’audiovisivo (L. 220/2016).

L’aumento delle risorse per il settore, con la creazione di un fondo autonomo con meccanismo di autofinanziamento, e l’inserimento di strumenti automatici di finanziamento sono le principali novità di una legge che, dopo decenni, nelle intenzioni del legislatore mira ad interviene in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva, riconoscendo il ruolo strategico dell’industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di promozione dell’Italia all’estero.

Fondo cinema e audiovisivo.
Viene creato il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l’audiovisivo”, al fine di sostenere gli interventi per il cinema e l’audiovisivo attraverso incentivi fiscali e contributi automatici che unificano le attuali risorse del Fus Cinema e del Tax Credit.

Aumento delle risorse del 60%, affiancato da un meccanismo di autofinanziamento.
Il fondo è alimentato direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, distribuzione cinematografica, proiezione cinematografica, erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione. Una percentuale fissa (11%) del gettito Ires e Iva di questi settori costituirà la base di calcolo delle risorse statali destinate al finanziamento del cinema e dell’audiovisivo. Un meccanismo di “autofinanziamento” della filiera produttiva, che viene incentivata a investire e innovare, e che fa scomparire l’attuale incertezza annuale sui fondi destinati al cinema: il nuovo fondo non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro annui.

Automatismo dei finanziamenti e reinvestimento nel settore.
Vengono abolite le commissioni ministeriali per l’attribuzione dei finanziamenti in base al cosiddetto ‘interesse culturale’, con l’introduzione di un sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità italiana. Accanto alle agevolazioni fiscali, nascono i contributi automatici la cui quantificazione avviene secondo parametri oggettivi che tengono conto dei risultati economici, artistici e di diffusione: dai premi ricevuti al successo in sala. I produttori e i distributori cinematografici e audiovisivi riceveranno i contributi per realizzare nuove produzioni.

Contributi selettivi in favore delle nuove realtà e delle rassegne di qualità.
Fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato ogni anno al sostegno di:
– Opere prime e seconde
– Giovani autori
– Start-up
– Piccole sale
– Contributi a favore dei festival e delle rassegne di qualità;
– Contributi per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro sperimentale di cinematografia

Potenziati i 6 tax credit cinema.
Viene potenziato il credito di imposta, con un rafforzamento dei 6 tax credit per incentivare la produzione e la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e per favorire l’attrazione di investimenti esteri nel settore cinematografico e audiovisivo.
Una novità fondamentale soprattutto per le piccole imprese, per le start-up e per le opere prime e seconde: i crediti d’imposta sono cedibili alla banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e l’Istituto per il credito sportivo.

Possono beneficiare dei 6 tax credit, con incentivi fino al 30% per chi investe nel cinema e nell’audiovisivo:
– le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione;
– i distributori che programmano il cinema italiano, incentivando la concorrenza e aumentando le quote di mercato;
– le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere;
– le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano;
– gli esercenti che gestiscono le sale.
Il Tax credit aumenta fino al 40% per i produttori indipendenti che si distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi.

L’audiovisivo entra nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Per superare le difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori del settore audiovisivo, con decreto del Mise e del Mibact viene istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dotata di contabilità separata, destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi. La sezione ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Incentivi e semplificazioni per chi investe in nuove sale.
Il rafforzamento del sostegno al cinema e all’audiovisivo è affiancato da un intervento di incentivi per chi ristruttura e investe in nuovi cinema. Viene previsto un Piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse ed aprirne di nuove.

Più semplice la dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche storiche.
Viene agevolato il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche. Sarà così possibile favorire la conservazione e la valorizzazione delle sale storiche attraverso il vincolo di destinazione d’uso.

Piano straordinario per la digitalizzazione.
E’ previsto un Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Cinema e audiovisivo nelle scuole.
Il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento delle competenze cinematografiche ed audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento concordate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica.

Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo.
In sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo che svolge attività di elaborazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di investimento a sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive. Il Consiglio è composto da 11 membri di alta competenza ed esperienza nel settore e dai rappresentanti delle principali associazioni.

Procedure più efficaci per la programmazione del cinema in televisione.
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive europee e nazionali da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi.

Eliminazione della “censura di Stato”.
Niente più commissioni ministeriali a valutare i film, con una delega al governo per definire un nuovo sistema di classificazione che responsabilizza i produttori e i distributori cinematografici: saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film, mentre lo Stato interviene e sanziona solo in caso di abusi.

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Link e violazione del diritto d’autore: rilevano conoscenza e fine di lucro

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad interpretare la normativa europea sul diritto d’autore per stabilire quando una “comunicazione al pubblico” tramite link a siti di terzi di opere protette dal diritto d’autore rappresenti una violazione della normativa vigente, anche a fronte della posizione dei gestori di siti Internet per i quali non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione alla pubblicazione sul sito terzo.

La Corte ha sancito il principio per cui il collocamento su un sito Internet di un link (collegamento ipertestuale) verso opere protette dal diritto d’autore – e pubblicate nella pagina linkata dell’altro sito senza l’autorizzazione dell’autore – non costituisce una “comunicazione al pubblico” rilevante ai fini della violazione della normativa qualora la persona che inserisce il link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Qualora, invece, il link sia fornito a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta, in quanto è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata, cosicché dovrà presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituirebbe quindi una “comunicazione al pubblico” in violazione della normativa vigente.

Di seguito la dichiarazione testuale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza nella causa C-160/15, datata 8 settembre 2016): “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.”

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Intermediazione dei diritti: il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nel pieno del dibattitto scaturito dalla scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE e dalle adesioni da parte di importanti artisti alla start-up Soundreef, irrompe anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con un parere al Governo, segnala come la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limiti la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e la libertà di scelta degli utilizzatori.

In particolare, viene sottolineato come il nucleo della direttiva non recepita sia costituito dalla libertà di scelta, con conseguente riconoscimento in capo ai titolari dei diritti della facoltà di individuare liberamente un organismo di gestione collettiva.

Pertanto, il mantenimento dell’attuale monopolio legale in capo alla SIAE apparebbe in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari dei diritti di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni.

L’Antitrust auspica quindi che la riforma dell’attuale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell’articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonchè agli utilizzatori intermedi e finali.

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Intermediazione dei diritti: libertà per autori ed editori?

Il 10 aprile è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Non essendo stata recepita nei termini, la Direttiva potrà avere diretta applicazione per le parti direttamente applicabili (c.d. self-executing).

Tale sembrerebbe la possibilità per gli autori ed editori italiani di farsi rappresentare da società di altri Paesi membri dell’Unione Europea, le quali potranno operare sul territorio italiano indipendentemente da un accordo di reciprocità con la SIAE.
La Direttiva (art. 5.2) statuisce infatti che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.”

Tale sembrebbe anche la possibilità di non affidare alla SIAE (o altro organismo di gestione collettiva) il proprio intero repertorio, con conseguente libertà di concedere licenze per uso non commerciale su proprie opere (art. 5.3), nonché di limitare e revocare il mandato conferito alla società per opere e/o categorie di diritti (art. 5.4).

 

 

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Danni da piogge intense e responsabilità del Comune: non necessariamente si tratta di caso fortuito

In considerazione del fatto che le pioggie di eccezionale intensità sono ormai diventate sempre più frequenti e tutt’altro che imprevedibili sul territorio italiano, le stesse non possono considerarsi a priori un evento straordinario ed imprevedibile tale da escludere necessariamente una responsabilità del Comune, anche solo parziale, in caso di danni occorsi a terzi.

In merito agli obblighi di manutenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, la stessa deve infatti osservare, oltre alle specifiche normative in essere, anche le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dalla loro inosservanza deriverà una responsabilità per gli eventuali danni arrecati ai terzi.

In tale quadro, afferma la Corte di Cassazione (sent. n. 5877/16), ogni valutazione sulla prevedibilità di un evento atmosferico e sui danni dallo stesso ipoteticamente causabili impone, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano ormai da tempo il Paese, criteri di accertamento in punto responsabilità improntati ad un maggior rigore.

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Ghiaccio sulla strada e danni da cadute: nessun risarcimento da parte del Comune in emergenza meteo

Responsabilità esclusivamente in capo al dannaggiato, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada ed evitare conseguentemente la caduta, se lo stato di emergenza meteo rendeva impensabile per il Comune liberare interamente il territorio urbano da ghiaccio e neve.

La Corte di Cassazione (sent. n. 5622/16) ha così ribadito i principi elaborati in relazione alla responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni del patrimonio demaniale: responsabilità che non sussiste in caso di impossibilità, valutata nel caso concreto, di esercitare la custodia sugli stessi (nel caso di specie, l’impossibilità era determinata dall’eccezionalità degli eventi atmosferici, con conseguente impossibilità per l’ente di intervenire capillarmente sul territorio); responsabilità che non sussiste nemmeno qualora il danneggiato non abbia osservato la necessaria diligenza data dal caso specifico (qui la situazione climatica eccezionale, che comportava un necessario dovere di attenzione alle lastre di ghiaccio presenti sul manto stradale).

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Marchio dell’Unione Europea: non solo un restyling del nome

A partire dal 23 marzo 2016 l’ufficio preposto alla registrazione di marchi e design nell’Unione Europea adotterà la denominazione di “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale” (EUIPO) ed il marchio comunitario sarà finalmente chiamato “Marchio dell’Unione Europea”.

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre al restyling legato ai nomi, interviene su aspetti sostanziali e procedurali della disciplina del marchio dell’Unione Europea.

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Grafico del giornale: la sua attività ha natura giornalistica

L’attività svolta dal grafico esprime un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, pur in presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore.

Così la Corte di Cassazione (sez. Lavoro, sent. n. 5456/16) che ha ribadito la natura giornalistica dell’attività del grafico, la quale si estrinseca nella progettazione e nella realizzazione della pagina di giornale, come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri topografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina.

Per la Corte costituisce attività giornalistica qualsiasi forma di manifestazione del pensiero con finalità di informazione, sia che essa si esprima mediante la scrittura, la parola o l’immagine, sia che essa si esprima nella elaborazione di un segno grafico, ben potendo quest’ultimo, nel sottolineare la rilevanza o la preminenza della notizia, incidere, per un verso sulla qualità e sul valore della comunicazione e, per altro, concorrere a quella rappresentazione complessiva della realtà che è il risultato ultimo dell’attività informativa.

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Limitatezza tecnica della strumentazione: nessuna colpa in capo a struttura sanitaria e medici

La struttura sanitaria ha l’obbligo, in base al contratto di spedalità, di mettere a disposizione non solo il personale sanitario ma anche le necessarie attrezzature tecniche idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza eventualmente risponde.

Solo nel caso in cui la struttura non disponga di strumentazione adeguata scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente di poter ricorrere a centri con più elevata specializzazione.

La Corte di Cassazione (sent. n. 4540/16) ha così escluso la responsabilità della struttura sanitaria, e dei medici per omessa informazione, qualora i macchinari tecnici all’epoca del fatto lesivo fossero adeguati, seppur non in grado di fornire certezze diagnostiche a causa di una intrinseca limitatezza tecnica.

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