Intermediazione dei diritti: il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nel pieno del dibattitto scaturito dalla scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE e dalle adesioni da parte di importanti artisti alla start-up Soundreef, irrompe anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con un parere al Governo, segnala come la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limiti la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e la libertà di scelta degli utilizzatori.

In particolare, viene sottolineato come il nucleo della direttiva non recepita sia costituito dalla libertà di scelta, con conseguente riconoscimento in capo ai titolari dei diritti della facoltà di individuare liberamente un organismo di gestione collettiva.

Pertanto, il mantenimento dell’attuale monopolio legale in capo alla SIAE apparebbe in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari dei diritti di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni.

L’Antitrust auspica quindi che la riforma dell’attuale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell’articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonchè agli utilizzatori intermedi e finali.

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Intermediazione dei diritti: libertà per autori ed editori?

Il 10 aprile è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Non essendo stata recepita nei termini, la Direttiva potrà avere diretta applicazione per le parti direttamente applicabili (c.d. self-executing).

Tale sembrerebbe la possibilità per gli autori ed editori italiani di farsi rappresentare da società di altri Paesi membri dell’Unione Europea, le quali potranno operare sul territorio italiano indipendentemente da un accordo di reciprocità con la SIAE.
La Direttiva (art. 5.2) statuisce infatti che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.”

Tale sembrebbe anche la possibilità di non affidare alla SIAE (o altro organismo di gestione collettiva) il proprio intero repertorio, con conseguente libertà di concedere licenze per uso non commerciale su proprie opere (art. 5.3), nonché di limitare e revocare il mandato conferito alla società per opere e/o categorie di diritti (art. 5.4).

 

 

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Danni da piogge intense e responsabilità del Comune: non necessariamente si tratta di caso fortuito

In considerazione del fatto che le pioggie di eccezionale intensità sono ormai diventate sempre più frequenti e tutt’altro che imprevedibili sul territorio italiano, le stesse non possono considerarsi a priori un evento straordinario ed imprevedibile tale da escludere necessariamente una responsabilità del Comune, anche solo parziale, in caso di danni occorsi a terzi.

In merito agli obblighi di manutenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, la stessa deve infatti osservare, oltre alle specifiche normative in essere, anche le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dalla loro inosservanza deriverà una responsabilità per gli eventuali danni arrecati ai terzi.

In tale quadro, afferma la Corte di Cassazione (sent. n. 5877/16), ogni valutazione sulla prevedibilità di un evento atmosferico e sui danni dallo stesso ipoteticamente causabili impone, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano ormai da tempo il Paese, criteri di accertamento in punto responsabilità improntati ad un maggior rigore.

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Ghiaccio sulla strada e danni da cadute: nessun risarcimento da parte del Comune in emergenza meteo

Responsabilità esclusivamente in capo al dannaggiato, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada ed evitare conseguentemente la caduta, se lo stato di emergenza meteo rendeva impensabile per il Comune liberare interamente il territorio urbano da ghiaccio e neve.

La Corte di Cassazione (sent. n. 5622/16) ha così ribadito i principi elaborati in relazione alla responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni del patrimonio demaniale: responsabilità che non sussiste in caso di impossibilità, valutata nel caso concreto, di esercitare la custodia sugli stessi (nel caso di specie, l’impossibilità era determinata dall’eccezionalità degli eventi atmosferici, con conseguente impossibilità per l’ente di intervenire capillarmente sul territorio); responsabilità che non sussiste nemmeno qualora il danneggiato non abbia osservato la necessaria diligenza data dal caso specifico (qui la situazione climatica eccezionale, che comportava un necessario dovere di attenzione alle lastre di ghiaccio presenti sul manto stradale).

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Marchio dell’Unione Europea: non solo un restyling del nome

A partire dal 23 marzo 2016 l’ufficio preposto alla registrazione di marchi e design nell’Unione Europea adotterà la denominazione di “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale” (EUIPO) ed il marchio comunitario sarà finalmente chiamato “Marchio dell’Unione Europea”.

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre al restyling legato ai nomi, interviene su aspetti sostanziali e procedurali della disciplina del marchio dell’Unione Europea.

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Grafico del giornale: la sua attività ha natura giornalistica

L’attività svolta dal grafico esprime un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, pur in presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore.

Così la Corte di Cassazione (sez. Lavoro, sent. n. 5456/16) che ha ribadito la natura giornalistica dell’attività del grafico, la quale si estrinseca nella progettazione e nella realizzazione della pagina di giornale, come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri topografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina.

Per la Corte costituisce attività giornalistica qualsiasi forma di manifestazione del pensiero con finalità di informazione, sia che essa si esprima mediante la scrittura, la parola o l’immagine, sia che essa si esprima nella elaborazione di un segno grafico, ben potendo quest’ultimo, nel sottolineare la rilevanza o la preminenza della notizia, incidere, per un verso sulla qualità e sul valore della comunicazione e, per altro, concorrere a quella rappresentazione complessiva della realtà che è il risultato ultimo dell’attività informativa.

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Limitatezza tecnica della strumentazione: nessuna colpa in capo a struttura sanitaria e medici

La struttura sanitaria ha l’obbligo, in base al contratto di spedalità, di mettere a disposizione non solo il personale sanitario ma anche le necessarie attrezzature tecniche idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza eventualmente risponde.

Solo nel caso in cui la struttura non disponga di strumentazione adeguata scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente di poter ricorrere a centri con più elevata specializzazione.

La Corte di Cassazione (sent. n. 4540/16) ha così escluso la responsabilità della struttura sanitaria, e dei medici per omessa informazione, qualora i macchinari tecnici all’epoca del fatto lesivo fossero adeguati, seppur non in grado di fornire certezze diagnostiche a causa di una intrinseca limitatezza tecnica.

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Professore di educazione fisica colpito da pallonata: nessun risarcimento se c’è nesso tra gioco e atto lesivo

La Corte di Cassazione (sent. 1322/2016), chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di una professoressa di educazione fisica colpita violentemente al volto da un pallone calciato da un alunno durante una partita di pallavolo diretta nel medesimo luogo da altro insegnante di educazione fisica, si è pronunciata nel senso che nessuna responsabilità oggettiva è configurabile in capo a studenti o professori e, conseguentemente, un danno è risarcibile solo nel caso in cui lo stesso sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, o quando l’istituto scolastico non abbia osservato obblighi di vigilanza e controllo, non adottando misure preventive idonee ad evitare il fatto.

Soffermandosi sulla valutazione dell’illiceità del fatto, la Corte, in considerazione del fatto che l’azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva, svolta durante l’ora di educazione fisica, ha ritenuto di dover fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva, seppur connotata nel caso di specie da prevalenti aspetti ginnici: il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile è individuato nel nesso tra il gioco ed evento lesivo, con conseguente insussistenza di responsabilità se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco (come nel caso di specie, in cui il pallone veniva calciato con i piedi, presumibilmente per rimettere la palla in campo), l’atto a questo è funzionalmente connesso.

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Fallo del difensore e lesioni: nessuna sanzione penale se il fatto è nei limiti del rischio consentito nelle competizioni sportive

Non costituisce reato l’entrata dura di un difensore che, con un intervento fuori tempo finalizzato ad interrompere un contropiede, provochi una frattura all’avversario per eccesso di agonismo nel corso di un incontro importante e di un’azione di gioco decisiva.

La Corte di Cassazione (sent. 9559/16), riepilogando i principi alla base della scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito per gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi, ha ribadito come tale rischio vada sottoposto ad un attento vaglio del caso concreto (ragguagliato al tipo di sport, alle caratteristiche ed al rilievo della competizione, nonché al rispetto delle regole del gioco ed alla valutazione delle condizioni psicologiche dell’agente in caso di travalicamento delle stesse).

In presenza delle condizioni concrete che rendano operante la scriminante, il fatto sarà sanzionato solo in ambito sportivo.

 

 

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Start-up innovative: pubblicato il modello per la costituzione

Pubblicato il decreto MISE 17 febbraio 2016 che consente la costituzione di start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata tramite documento informatico firmato digitalmente, ovvero senza l’intervento di un notaio, utilizzando il modello previsto per l’atto costitutivo/statuto (Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2016).

Il provvedimento interessa i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione al Registro Imprese nella sezione speciale delle start-up.

L’atto costitutivo, che dovrà essere necessariamente conforme al modello pubblicato, andrà redatto in forma elettronica e firmato digitalmente dal/i sottoscrittore/i. In caso di più sottoscrittori, il procedimento dovrà completarsi entro 10 giorni dall’apposizione della prima sottoscrizione.
Entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione l’atto dovrà poi essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese competente territorialmente, unitamente all’istanza di iscrizione nella sezione speciale.
Svolte le necessarie verifiche, entro 10 giorni dal protocollo, l’ufficio procederà all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese, presupposto per l’avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale.
Nel caso di successiva cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l’iscrizione nella sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuali modifiche (che seguiranno le regole ordinarie di cui al codice civile).

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