Consenso informato: responsabile il medico in caso di informativa incompleta al paziente

Il medico, prima di un intervento, è obbligato a fornire un’informazione completa ed esaustiva al paziente, comprensiva di tutte le caratteristiche dell’intervento e dei possibili rischi.

La Corte di Cassazione (sent. 2177/2016) ribadisce che il consenso all’intervento deve essere personale, specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto; deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere informato, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. La qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Nel caso in esame, la paziente lamentava di non essere stata adeguatamente informata dal medico sulla natura e i rischi di un intervento agli occhi (effettuato per eliminare una miopia), a seguito del quale insorgevano notevoli complicanze (peggioramento delle capacità visive che in breve tempo la portava ad avere un residuo visivo di 2/10 in occhio destro e 3/10 in occhio residuo e invalidità permanente al 60%). Il depliant informativo consegnato alla paziente non poteva considerarsi sufficientemente completo e dettagliato, essendovi indicate solo alcune  complicanze, peraltro come transitorie, e tacendo su ulteriori effetti che potevano determinarsi, come quello verificatosi.