Operazioni commerciali online: debutta la piattaforma elettronica per risolvere le controversie

Dal 15 febbraio 2016 i consumatori e i professionisti residenti nell’Unione europea possono avvalersi della nuova piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) per risolvere le controversie che derivino da operazioni commerciali online.

Istituita dal Regolamento Ue n. 524/2013, la piattaforma online permetterà a consumatori e venditori stabiliti nell’Unione Europea la risoluzione stragiudiziale delle liti concernenti operazioni transfrontaliere effettuate online.

Si tratta di una soluzione che dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore europeo, rivelarsi di facile utilizzo, efficiente e rapida.

Il consumatore, che abbia acquistato un bene o un servizio online riscontrando dei problemi, potrà presentare un reclamo mediante la compilazione di un form (presente nelle 23 lingue ufficiali dell’UE), includendo i documenti relativi. La piattaforma notificherà la notizia del reclamo alla controparte ed insieme sceglieranno l’organismo ADR abilitato a cui affidare la decisione della controversia.

Da rilevare che i venditori online sono tenuti ad aggiornare i propri siti di e-commerce, fornendo il link alla piattaforma ed informando i consumatori dell’esistenza della piattaforma ODR e della possibilità di farvi ricorso in via stragiudiziale.

 

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Divulgazione dell’immagine di una persona: finalità dell’utilizzo e revocabilità del consenso

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1748/2016, ha riepilogato alcuni principi cardine della disciplina relativa alla divulgazione dell’immagine di una persona, soffermandosi in particolare sulla natura di diritto personalissimo ed inalienabile del diritto all’immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione.

Questi i principi esposti:

– a norma dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari;

– il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione;

– la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941.

 

 

 

 

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Impignorabilità di animali domestici e di assistenza: in vigore la norma

Dal 2 febbraio 2016 diventano assolutamente impignorabili, ai sensi del codice di procedura civile (art. 514), gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

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Nascita indesiderata: non esiste un diritto a non nascere se non sano

Sì al risarcimento per la madre per violazione proprio diritto all’autodeterminazione di optare per l’interruzione della gravidanza; no alla legittimazione del soggetto nato con disabilità a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi in tema di danno da nascita indesiderata (intendendosi come tale l’errore medico derivante da una errata diagnosi prenatale nella quale non viene identificata una malformazione del feto, condizione che impedisce alla madre di decidere consapevolmente se interrompere o meno la gravidanza).

In relazione al nato con disabilità la richiesta di risarcimento non viene ritenuta lecita quando la malformazione sia diretta conseguenza di fattori estranei alla condotta tenuta dai medici e la colpa del medico sia consistita solo nel fatto di non aver messo la donna in condizioni di abortire: il riconoscimento di tale diritto, infatti, comporterebbe il rischio di reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica, circostanza che costituirebbe una vera e propria “deriva eugenetica”.

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Scontro tra auto e animali selvatici su strade pubbliche: chi ne risponde?

Responsabilità in capo all’ente (sia esso Regione, Provincia, ecc.)  a cui sono concretamente affidati (o delegati) i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata: così si è espressa la Corte di Cassazione (sent. 22886/15) nell’individuare il soggetto responsabile dei danni arrecati a persone o cose dalla fauna selvatica.

E’ bene precisare che il caso in esame riguardava l’impatto tra un’autovettura e un animale selvatico comparso all’improvviso su una strada, sita tra due aree di ripopolamento e cattura, priva di segnaletica verticale che indicasse il pericolo di animali sulla carreggiata: proprio l’assenza di segnaletica è stata valutata come comportamento colposo dell’ente pubblico, con conseguente ascrivibilità ad esso della responsabilità.

 

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