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	<title>Studio Legale Fachin &#187; Diritto finanziario</title>
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		<title>Mifid2: al via le nuove regole per tutelare gli investitori</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 11:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marzio Fachin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto finanziario]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutela degli investitori, trasparenza delle spese, maggiori poteri alle Autorità di vigilanza: sono i cardini della normativa monstre da oggi in vigore che si prefigge l&#8217;obiettivo di riuscire dove la prima Mifid ha in parte fallito, ovvero disciplinare in maniera adeguata i servizi di investimento al fine (anche) di tutelare i risparmiatori. La proporzione tra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutela degli investitori, trasparenza delle spese, maggiori poteri alle Autorità di vigilanza: sono i cardini della normativa monstre da oggi in vigore che si prefigge l&#8217;obiettivo di riuscire dove la prima Mifid ha in parte fallito, ovvero disciplinare in maniera adeguata i servizi di investimento al fine (anche) di tutelare i risparmiatori.</p>
<p>La proporzione tra propensione al rischio dei clienti e adeguatezza degli investimenti è sicuramente uno dei punti di maggior rilievo della normativa.<br />
Sulla scorta delle nuove norme dovrà essere data una maggiore ed approfondita attenzione alla profilazione dei clienti (con il famigerato questionario sulle proprie conoscenze e aspettative legate agli investimenti), alla loro attitudine al rischio ed alla valutazione della loro capacità di fronteggiare le eventuali perdite.<br />
In particolare, poi, nel caso in cui vengano raccomandati una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza dovrà avvenire in relazione all&#8217;intero pacchetto.<br />
Dovranno anche essere condivise con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l&#8217;operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative.<br />
In quest&#8217;ottica, gli strumenti finanziari dovranno essere &#8220;etichettati&#8221; con un apposito documento contenente le informazioni chiave su ogni prodotto che dovrà riportarne le caratteristiche, il livello di rischio su una scala da 1 a 7, il rendimento in base a diversi scenari del mercato, il costo totale e dettagliato e l’incidenza del costo e delle commissioni sul rendimento: la previsione del legislatore è che ciò possa agevolare  la comprensione e il confronto dei prodotti di investimento complessi.<br />
&#8220;A monte&#8221; di tutto ciò vi è l&#8217;obblligo per la società produttrice di un prodotto da distribuire ai risparmiatori di definire, in linea di massima, un target positivo (soggetti per i quali i prodotti sono adeguati) e uno negativo (soggetti per i quali invece il prodotto va sempre escluso): &#8220;a valle&#8221;, sarà però il consulente che dovrà poi individuare tra i suoi clienti quali rientrano nel target positivo o negativo, con la connessa responsabilità.</p>
<p>La trasparenza sui costi e le commissioni è il secondo punto rilevante su cui interviene la normativa.<br />
Dovranno essere indicati con precisione tutti i costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori e l&#8217;incidenza degli stessi sui rendimenti: dovrà essere chiaro quanto viene pagato per consulenza, strumento finanziario in sé, ingresso o uscita dagli investimenti e modalità di pagamento dei servizi di investimento ricevuti, nonché quanto questi costi incidono sul rendimento offerto.<br />
Il tutto affinché l&#8217;investitore abbia un&#8217;idea più vicina possibile al guadagno &#8220;netto&#8221; che si prospetta.</p>
<p>Quanto ai poteri attribuiti alle Autorità di vigilanza, esse potranno stabilire il divieto o la limitazione di vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati, anche prima della commercializzazione, se li ritengono una minaccia per la protezione degli investitori.<br />
Sarà interessante vedere nella pratica quando e come verranno messe in atto queste prerogative.</p>
<p>In tutto ciò però sarà in primis il risparmiatore stesso a dover essere consapevole dei propri diritti ed a dover pretendere quanto la normativa impone ai fornitori di servizi finanziari, diversamente il rischio sarà ancora una volta quello di un’applicazione formale e non sostanziale di una normativa che solo teoricamente è a vantaggio dei risparmiatori.</p>
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